GRUPPO CAMPANARI PADRE STANISLAO MATTEI
STATUTO
Modificato dalla Assemblea generale svoltasi il 15 Marzo 1998
Articolo 1
Il giorno 11 Febbraio 1934, è stato costituito in Bologna con sede in Piazza Malpighi presso i RR Padri Conventuali di S. Francesco il GRUPPO CAMPANARI PADRE STANISLAO MATTEI il quale è retto dal presente statuto.
La sede del Gruppo potrà essere variata con deliberazione assembleare, ma dovrà sempre essere fissata in provincia di Bologna
Articolo 2
Il Gruppo, che è rigorosamente apolitico e non ha scopi di lucro, si propone di:
• conservare e divulgare la tradizione del suono delle campane alla bolognese nelle manifestazioni sia religiose che civili;
• cementare i vincoli di solidarietà tra tutti gli appassionati all'arte campanaria.
Pel raggiungimento delle finalità statuarie il Gruppo potrà agire in qualsiasi modo ritenuto dallo stesso opportuno; a titolo esemplificativo, ma non impegnativo né limitativo, si citano:
• gare ed accademie campanarie;
• esibizioni in luoghi di particolare interesse o affluenza anche con concerti di campane portatili;
• addestramento di giovani campanari;
• partecipazione ed organizzazione di: conferenze, mostre riunioni, congressi;
• pubblicazioni;
• esibizioni radiotelevisive, ecc.;
• propaganda nelle scuole ed in ambienti giudicati ricettivi.
Articolo 3
Il Gruppo è composto da soci effettivi e soci onorari.
Articolo 4
Possono divenire soci effettivi tutti coloro che hanno una condotta irreprensibile e sono appassionati all'arte campanaria; essi possono essere:
• concertisti di campane;
• simpatizzanti.
Articolo 5
Possono essere nominati Soci Onorari coloro che hanno speciali benemerenze verso il Gruppo.
Articolo 6
Le persone che desiderano fare parte del Gruppo debbono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta controfirmata da due soci ordinari, dichiarando di accettare il presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda del candidato e la sua decisione è inappellabile.
Articolo 7
Il socio effettivo deve regolarmente pagare le quote associative annue a partire da quella relativa all'anno nel quale è entrato a fare parte del Gruppo.
La quota associativa annua è stabilita ed aggiornata dall' Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea dei soci.
La nomina a Socio Onorario deve essere accettata per iscritto e non comporta alcun obbligo economico per il socio.
Articolo 9
La qualità di socio si perde per:
• dimissioni volontarie;
• allontanamento per morosità dopo due anni di mancato pagamento della quota associativa annua;
• espulsione per indegnità decretata dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 10
Il socio effettivo allontanato per morosità può essere riammesso qualora si metta in pari con le quote arretrate.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo può, per giustificato motivo, esentare un socio dal pagamento della quota associativa annua.
Articolo 12
Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo.
L' Assemblea dei Soci a maggioranza semplice stabilisce il numero dei consiglieri in modo da assicurare la corretta gestione del Gruppo, numero che può essere variato all'atto del rinnovo del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere Economo e il Segretario; può inoltre attribuire ad altri consiglieri ulteriori incarichi utili alla gestione del Gruppo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente ed almeno la metà dei consiglieri.
Tutti i consiglieri prestano la loro opera a titolo rigorosamente gratuito.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
I suoi componenti restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea (massimo 3 anni) e possono essere rieletti.
Articolo 14
L'Assemblea dei Soci può attribuire, anche a vita, incarichi sociali (ad es. "Consigliere Onorario" "Presidente Onorario", ecc.) a soci i quali nel corso della loro attività si siano particolarmente distinti a favore del Gruppo.
Tali persone hanno diritto di partecipare alle riunioni consiliari ma non hanno diritto di voto.
L’assemblea puo’ attribuire particolari riconoscimenti a soci e non soci (persone e/o enti) che abbiano, sotto qualsiasi forma, assai giovato alla nostra Associazione.
Articolo 15
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo, firma la corrispondenza, presiede le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, dispone la esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
In caso di urgenza od altro giustificato motivo prende tutte le iniziative indispensabili alla tutela del Gruppo.
Articolo 16
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi, per qualsivoglia motivo, è impedito ad esercitare le sue funzioni.
Articolo 17
Il Cassiere-Economo cura la riscossione delle quote associative, custodisce i fondi del Gruppo presso un istituto bancario, effettua i pagamenti e le riscossioni autorizzati dal Presidente, tiene aggiornata la situazione economica del Gruppo, compila i bilanci annui. Collabora col Segretario all'aggiornamento dell'elenco dei soci.
Articolo 18
Il Segretario compila i verbali delle assemblee dei soci e delle adunanze consiliari, cura la corrispondenza e la archiviazione di tutti i documenti.
In collaborazione col Cassiere-Economo tiene aggiornato l'elenco dei soci.
Articolo 19
I Consiglieri hanno il dovere di mantenersi in contatto tra di loro, di partecipare attivamente alle riunioni consiliari, di collaborare alla vita Gruppo.
Articolo 20
L' Assemblea generale (ordinaria) si riunisce annualmente ( entro il primo trimestre salvo casi di forza maggiore). Il Consiglio Direttivo stabilisce e comunica ai soci in tempo utile: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione in prima convocazione. (Vedi art.22). Occorrendo l' Assemblea si riunisce in seconda convocazione. (Vedi art.23)
L' Assemblea:
• ascolta ed eventualmente approva la relazione morale e finanziaria relativa all'anno precedente ed i programmi per l'anno in corso;
• discute tutti gli argomenti proposti dai presenti e decide in merito;
• elegge a scrutinio segreto i consiglieri.;
Articolo 21
Durante l'anno possono tenersi altre Assemblee, a seguito di decisione del Presidente o di domanda scritta al Consiglio Direttivo firmata almeno da un decimo dei soci. Le modalità di convocazione, validità e svolgimento sono identiche a quelle della Assemblea Generale annuale.
Articolo 22
Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei soci.
Articolo 23
Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, salvo quanto stabilito all'articolo 25.
Articolo 24
In occasione delle elezioni e di qualsiasi altra votazione a scrutinio segreto il presidente nomina tra i soci presenti almeno due scrutatori con l'incarico di controllare l'andamento delle votazioni, scrutinare i voti e proclamare i risultati.
Articolo 25
Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato, a maggioranza, da una Assemblea appositamente indetta per la cui validità occorre:
• per la prima convocazione, che siano presenti più della metà dei soci;
• per la seconda convocazione, da indirsi obbligatoriamente non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della prima convocazione, che siano presenti più di un quarto dei soci;
• per la terza convocazione, da indirsi obbligatoriamente non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della seconda convocazione, non occorre un numero minimo di soci presenti.
L' Assemblea che decide lo scioglimento del Gruppo stabilisce la destinazione degli eventuali beni sociali, i quali non potranno in nessun caso essere divisi tra i soci, ma destinati ad opere di beneficenza.
Casalecchio di Reno, il 15 marzo 1998